MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: VA ESPERITA ENTRO LA PRIMA UDIENZA

Se la parte o il giudice di primo grado non sollevano l’eccezione, interviene la decadenza

Commento a sentenza Corte di Cassazione, III sez. civ., 30 ottobre – 13 dicembre 2019, n. 32797

di Armando Pasqua

Nel giudizio di primo grado in materia locatizia, il conduttore non aveva partecipato personalmente, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione, ragion per cui la Corte d’Appello ha dichiarato la sentenza impugnata nulla per difetto di mediazione non rilevato dal primo giudice.

Il conduttore, dunque, propone ricorso in Cassazione articolato sulla base di tre motivi, tutti per violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. delle seguenti norme del d. lgs. 28/2010:

  • art. 5, commi 1 (già dichiarato incostituzionale con sentenza Corte Cost. 272/2012) e 1 bis, perché l’improcedibilità della domanda giudiziale va necessariamente eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, e che al riguardo né la controparte né il giudice di prime cure ha sollevato alcuna eccezione;
  • art. 5, comma 1 bis, perché nessuna norma impone la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, e che la volontà delle medesime è stata espressa per il tramite dei rispettivi difensori;
  • art. 5, comma 2, perché al giudice di secondo grado compete la facoltà, nel caso in cui rilevi un vizio procedurale che determini l’improcedibilità per mancato o errato esperimento del tentativo di mediazione, di sanare il vizio medesimo rinviando le parti in mediazione, dovendo comunque indagare sulla possibilità di disporre l’esperimento del procedimento di quo, valutata la natura della causa lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (c.d. giudizio di mediabilità in concreto).

La Corte di Cassazione ritiene il primo e il terzo motivo, in quanto connessi, fondati per i seguenti motivi.

Sulla base del dato letterale del comma 1 bis dell’art. 5, risulta lampante che l’improcedibilità della domanda giudiziale vada eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice entro e non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado; sul punto, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte risulta univoco. Da ciò consegue che una volta conclusosi il primo grado di giudizio, al tribunale di appello non resta altra facoltà che quella di “creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale” in virtù della previsione del comma 2 dell’art. 5.

L’accoglimento del primo e del terzo motivo determinano l’assorbimento del secondo.

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Circa Armando Pasqua

Praticante avvocato, laureatosi con tesi “Il procedimento della mediazione civile e commerciale”, collabora con Aequitas ADR e ne è mediatore presso la sede di Parma.

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