Anche il Tribunale di Vicenza aderisce al principio di effettività ma ammette la delega al difensore con procura speciale sostanziale
Commento alla sentenza della I sez. civ. del Tribunale di Vicenza del 7 giugno 2019
di Armando Pasqua
Continuano ad essere al centro del dibattito giurisprudenziale le modalità di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria a seguito dell’instaurarsi del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e i corollari adempimenti in capo alle parti, a cominciare dalla loro necessaria presenza alla procedura.
Veniamo alla vicenda in esame.
Partendo dal dato processuale che l’opponente, che ha attivato la procedura di mediazione, non ha preso parte alla medesima – essendo presente al suo posto il procuratore –, il giudice ha richiamato diverse pronunce di merito nelle quali si afferma, con sempre maggior frequenza e convinzione, il c.d. principio di effettività, in virtù del quale il tentativo di mediazione non può considerarsi esperito quando la parte non è presente personalmente, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
D’altronde, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte d’Appello di Ancona, “non avrebbe senso imporre un incontro [di programmazione] fra i soli difensori e il mediatore per un’informativa del tutto inutile e un tentativo di conciliazione che gli stessi potrebbero attuare direttamente senza particolari formalità e inutili esborsi”.
Ciò posto, il giudice vicentino – proseguendo nell’iter logico-giuridico che l’ha condotto alla decisione in commento – non si discosta dal più recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 8473/2019) circa la natura delegabile dell’attività di partecipazione alla mediazione, ammettendo la possibilità che tale attività venga delegata ad un terzo, finanche all’avvocato di parte, mediante una “speciale procura sostanziale che garantisca la presenza di fronte al mediatore di un soggetto a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia”, “una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Per approfondire, leggi anche MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PRIMA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Tuttavia, nel caso di specie, il verbale di mediazione depositato in atti non solo attesta la mancata partecipazione personale della parte ma “parla genericamente di procura e lo stesso opponente, nei proprio atti, ammette che trattavasi della procura alle liti conferite all’avvocato per la causa”.
Da ciò deriva, inevitabilmente, che “la procedura di mediazione non si è svolta correttamente a causa della ingiustificata assenza dell’opponente”, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e conferma del decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni, la procedura di mediazione non è stata validamente esperita a causa dell’assenza ingiustificata della parte opponente al decreto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e conferma del decreto ingiuntivo.