Il Tribunale di Parma sul controverso punto dell’effettività della mediazione disposta dal giudice
Commento all’ordinanza del Tribunale di Parma del 16 aprile 2019
di Armando Pasqua
Anche il Tribunale di Parma aderisce al principio dell’effettività della mediazione espresso nel corso degli anni dalla giurisprudenza di merito maggioritaria e solo recentemente smentito dalla Cassazione con le sentenze n. 8473 del 7 marzo 2019 e n. 18068 del 9 maggio 2019.
Invero, i primi Tribunali a distaccarsi dal filone interpretativo adottato dal Giudice di legittimità sono stati quello di Firenze, con la sentenza dell’8 maggio 2019 (leggi qui) e, poco dopo, quello di Roma, con la sentenza n.13630 pubblicata il 27 giugno 2019 (leggi qui).
Ai giudici fiorentino e romano si è adesso aggiunto anche quello parmigiano, il quale, in occasione dello scioglimento di una riserva ex art. 648 c.p.c., ha disposto, ai sensi del secondo comma dell’art. 5, d. lgs. 28/2010, che le parti esperissero il tentativo di mediazione, sottolineando, a tal fine, che “la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti e l’ordine del giudice di esperire la mediazione può ritenersi assolto solo ove sia esperito un effettivo tentativo di mediazione e non può ritenersi sufficiente la mera partecipazione delle parti agli incontri preliminari informativi sulle finalità della mediazione”.
Eloquente, e degno di essere qui riportato integralmente, il contenuto del dispositivo, in cui si legge che “per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salve l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità”. Ancora, il giudice istruttore precisa che “le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’albo”; infine, conclude il magistrato, “invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione”.
Continua, dunque, il braccio di ferro tra i giudici di merito e la Suprema Corte in tema di effettività dell’esperimento della mediazione, con il conseguente perdurare delle non poche difficoltà pratiche che gli addetti ai lavori (organismi di mediazione in primis) si trovano costretti a dover gestire per risolvere questioni “preliminari” di questo tipo.
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