MEDIAZIONE: ASSENZA E RIFIUTO FRUSTRANO LA PROCEDURA

La mancata partecipazione è condizione per applicare la sanzione pecuniaria

Commento a ordinanza della IX Sezione Civile del Tribunale di Roma, 26 giugno 2018

di Armando Pasqua

Il giudice della IX sez. civ. del Tribunale di Roma rileva che dal comma 4 bis dell’art. 8 del d. lgs. 28/2010 si desume l’obbligo di partecipazione in capo a tutte le parti – nel caso di specie, creditore opposto e debitore opponente – al procedimento di mediazione, e che l’assenza e il rifiuto ingiustificato costituiscono condotte omissive equivalenti sotto il profilo della applicazione della sanzione prevista dal comma 4 bis medesimo, in quanto entrambe considerate idonee a “frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione”.

LEGGI QUI L’ORDINANZA:

Circa Armando Pasqua

Praticante avvocato, laureatosi con tesi “Il procedimento della mediazione civile e commerciale”, collabora con Aequitas ADR e ne è mediatore presso la sede di Parma.

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