
Nelle PMI si sommano le maggiori anomalie degli indicatori di crisi di cui agli articoli da 12 a 15 del d.lgs. 14/2019, e, contemporaneamente, una diffusa inadeguatezza del patrimonio informativo. Di conseguenza, la procedura di allerta per come disciplinata e strutturata attualmente dal Codice della crisi d’impresa rischia di portare l’impresa in una situazione di vera e propria insolvenza.
1. Quale situazione verrà a crearsi per le PMI a partire dal 14 agosto 2020, data in cui diverrà applicabile la disciplina della procedura di allerta innanzi all’OCRI?
Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, previste agli articoli da 12 a 15 del d.lgs. 14/2019 nelle intenzioni del legislatore mirano ad anticipare l’emersione delle crisi d’impresa così da evitare – tutelando l’impresa stessa e i suoi creditori – l’erosione e la progressiva del patrimonio aziendale. Ma, come è già stato evidenziato da molti, la procedura di allerta, per come è stata strutturata dal legislatore e per le caratteristiche proprie dell’OCRI e del collegio che dovrà gestirla, si rivelerà spesso solo l’anticamera dell’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), affrettando per l’impresa il passaggio da una situazione che, con interventi adeguati, potrebbe ancora essere reversibile a una situazione di vera e propria insolvenza, presupposto della liquidazione giudiziale.
Perché dunque la procedura di allerta, come delineata dal codice della crisi d’impresa, è pericolosa per le PMI, cioè proprio per i soggetti che almeno apparentemente più si vorrebbe tutelare?
Il Codice della crisi sembra pensato per fronteggiare la mancanza di sensibilità delle piccole e medie imprese (PMI) alle problematiche del controllo preventivo. Tuttavia il principale aspetto critico del quadro delineato dal d.lgs. 14/2019 con la procedura di allerta sta nell’avvio reso obbligatorio al verificarsi del superamento da parte dell’impresa di alcuni indici economico-finanziari fissati dalla norma, che considerate le responsabilità previste in capo ai soggetti che hanno obbligo di segnalazione – responsabilità verso i creditori per i sindaci e responsabilità per danno erariale per i creditori pubblici qualificati – e considerato come la legge struttura l’OCRI, si trasformeranno facilmente in parametri ad applicazione automatica. Anzi può dirsi che essi già siano tali per quanto riguarda la segnalazione all’OCRI da parte dei creditori pubblici, dal momento che per questi creditori ciò che rileva è il merodato quantitativo dell’indebitamento, attraverso il riferimento al rapporto fra debito scaduto rispetto a quello della stessa natura relativo all’anno precedente.
2. Le stime sui numeri del fenomeno
Come è facilmente intuibile saranno le piccole e medie le imprese quelle più interessate dalle misure di allerta in quanto sono quelle che più spesso presentano indici di anomalia.
La Banca d’Italia, nella memoria presentata alla Commissione Giustizia del Senato il 26/11/2018 ha stimato tra 8.141 e 47.220, a seconda dell’indicatore di crisi considerato, il numero di segnalazioni potenziali agli OCRI su un gruppo di riferimento di 180.000 società di capitali (sono state considerate le sole società che sarebbero dotate di un organo di controllo sulla base della nuova disciplina). A dati analoghi sono pervenuti altri operatori specializzati nella business information. A questi numeri vanno aggiunte le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, stimate attorno alle 15.000.
Come già osservato da molti, quindi, l’accesso delle PMI alla procedura di allerta si rivelerà tutt’altro che indolore, in quanto proprio nelle PMI si sommano le maggiori anomalie degli indicatori e, spesso, una seria inadeguatezza del patrimonio informativo.
3. Come può l’avvocato aiutare l’impresa cliente a evitare di essere coinvolta in una procedura di allerta o, se ciò non è più possibile, a uscirne indenne?
Aiutare efficacemente l’impresa che rischia la procedura di allerta presuppone il poter disporre di una pluralità di competenze – solo alcune delle quali giuridiche – per affrontare i seguenti problemi:
- quale strategia complessiva adottare in relazione alla specifica situazione del cliente;
- quali documenti/stati di fatto mancano nella situazione dell’impresa cliente e devono essere predisposti per evitare che gli indicatori della crisi si perfezionino determinando l’avvio del meccanismo;
- quali azioni legali intraprendere nei confronti di banche, Agenzia delle Entrate, clienti morosi, fornitori;
- se e in che modo utilizzare la procedura di mediazione per evitare la deflagrazione della crisi.
4. Le nostre soluzioni
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