Convegno sulle alternative possibili al processo civile
Parma, 25 ottobre 2019
di Armando Pasqua
I mali dell’attuale “sistema giustizia”? Panlegalismo e legolatria.
L’antidoto? La mediazione quale sintesi di diritto, equità e giustizia.
Queste le conclusioni del convegno che si è tenuto a Parma il 25 ottobre 2019 presso la Biblioteca Monumentale in Piazza S. Giovanni, organizzato dalla Fondazione Aequitas ADR e da AIGA Parma, dal titolo, tanto provocatorio quanto suggestivo, “Giustizia senza legge? Riflessioni e proposte per una giustizia multi-door”.
Dopo i saluti portati dall’Avv.ssa Simona Cocconcelli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parma e dalla Prof.ssa Cristina Coppola, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Parma, i lavori sono stati aperti dai moderatori Avv.ssa Anna Dodi, mediatore Aequitas, e dall’Avv. Michele Vanolli, Presidente AIGA, i quali hanno quindi lasciato la parola al Prof. Matteo Nacci, Professore ordinario di Storia del Diritto e delle Istituzioni presso la Pontificia Università Lateranense, per introdurre e delineare le matrici storico-giuridiche della mediazione.
Attraverso argute argomentazioni e fini osservazioni di carattere storico e filosofico, il Professore ha piacevolmente condotto la platea a riflettere sulle nobili radici della mediazione come strumento di risoluzione extra giudiziale (e mai extra legale) delle controversie fin dall’epoca medievale, durante la quale i più illustri glossatori bolognesi si erano già interrogati sulla sua qualificazione all’interno del sistema giuridico, giungendo alla conclusione che essa rappresentasse uno strumento di risoluzione equitativa.
Dato per assodato che il diritto non corrisponde alla legge – come conferma, d’altronde, il noto brocardo “ubi societas, ibi ius”, e non “lex” – e che, dunque, la legge rappresenta, in qualità di prodotto della società, e non del legislatore, un posterius rispetto al diritto, allora, fa notare il Prof. Nacci, l’equità, intesa come armonia di fatti, deve essere utilizzata come strumento connettivo tra i bisogni delle parti in lite e il “fare giustizia”. Se tale ragionamento risulta corretto, l’equità si pone, quindi, come strumento di mediazione.
In conclusione: il diritto è dimensione equitativa; l’aequitas è un criterio giuridico; la mediazione si fonda su un criterio giuridico equitativo; ergo, la mediazione è uno strumento equitativo, è “fare giustizia” nel caso concreto.
Sull’attuale crisi della giustizia civile è poi intervenuto l’Avv. Paolo Lannutti, Responsabile della sede Aequitas di Parma, secondo il quale, quand’anche si ipotizzasse un sistema processuale performante ed efficiente, celere nel “dire diritto” e certo nelle risposte alle istanze dei cittadini, risulterebbe, spesso, ugualmente inidoneo a risolvere i conflitti.
Nelle intenzioni del legislatore del 2010, anno di introduzione nel sistema giuridico italiano dell’istituto della mediazione, essa doveva assolvere a mere finalità deflattive del carico giudiziario pendente attuale e futuro; tuttavia, è evidente che una siffatta previsione avrebbe inevitabilmente contribuito alla diffusione, specialmente tra gli operatori del diritto – avvocati in primis –, di una percezione distorta del concetto stesso di “mediazione”.
Il “rigurgito”, come definito dal Prof. Nacci, o, meno efficacemente, la crisi della giustizia civile, è la conseguenza, in definitiva, dell’errata considerazione del processo quale unica possibilità di risoluzione delle controversie, determinando non soltanto un problema quantitativo ma anche, e, forse, soprattutto, qualitativo della loro gestione.
La mediazione si pone, dunque, come strumento in grado di fornire una soluzione ai conflitti in materia civile e commerciale non soltanto sotto il profilo della celerità ma anche sotto quello della qualità, al di là, pertanto, delle mere finalità deflattive cui era originariamente improntata.
L’Avv. Lannutti ha concluso il suo intervento facendo notare come, nel corso del tempo, sia radicalmente mutata la prospettiva culturale di approccio alla composizione delle controversie; ne è una dimostrazione il diverso tenore della disposizione contenuta nel titolo preliminare del codice di procedura civile del 1865 rispetto a quello dell’attuale codice di rito: infatti, il primo, all’art. 1, prevedeva che “i conciliatori, quando ne sono richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie”, mentre il secondo, al medesimo art. 1, dispone che “la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice”. L’auspicio è, perciò, quello di un ritorno ad un’impostazione meno “giurisdizionale” e, dunque, meno formalistica della composizione delle liti, lasciando alle parti piena consapevolezza del conflitto e la conseguente responsabilità di adoperarsi per risolverlo in prima persona.
Ha chiuso i lavori l’intervento dell’Avv. Diego Comba, Presidente della Fondazione Aequitas ADR, con una riflessione incentrata sull’applicabilità della mediazione in materie di particolare interesse, specialmente in questi ultimi mesi, come la gestione della crisi d’impresa.
Aequitas, ha ricordato l’Avv. Comba, si occupa della crisi dell’impresa perché crede che, quando si intende aiutare il debitore ad uscire dalla crisi, la mediazione rappresenti uno strumento più efficace rispetto alla semplice tecnica contabile e, finanche, alla mera applicazione della norma.
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14), che entrerà in vigore nelle sue parti più importanti nell’agosto del 2020, nel sostituire la precedente disciplina del fallimento, unifica, infatti, il più possibile le varie categorie di debitori (imprese commerciali, microimprese, imprese agricole, famiglie, professionisti) e prevede per tutti i debitori in crisi la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i propri debiti. A tal fine, prosegue il Presidente di Aequitas, vengono aperte diverse finestre-opportunità di negoziazione con i creditori; in tali negoziazioni, i professionisti che assisteranno il debitore dovranno usare principalmente, al fianco di competenze di natura contabile e della conoscenza della giurisprudenza – oltre che del diritto positivo –, capacità di mediazione intesa come “negoziazione facilitata da un terzo che mira in primo luogo all’equità”, così come spiegato più approfonditamente nei precedenti interventi.
Aequitas ADR ha deciso di mettere le proprie competenze e la propria professionalità a servizio di imprese e famiglie che versino in stato di crisi o di insolvenza che intendano elaborare accordi con i propri creditori per far fronte alla situazione di sovraindebitamento. Per maggiori informazioni clicca qui.