CONDOMINIO: QUANDO SCATTA LA SANZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE IN MEDIAZIONE

Se l’amministratore non ha informato l’assemblea, il condominio non può considerarsi responsabile dell’assenza alla procedura

Commento a sentenza della II Sezione Civile del Tribunale di Monza, n. 1624 del 2 luglio 2019

di Armando Pasqua

Il condomino che intenda ottenere l’annullamento di una delibera assembleare, è tenuto ad esperire, preliminarmente, il procedimento di mediazione; ma cosa accade se il condominio non viene informato dall’amministratore e non partecipa alla procedura?

È il caso che il Tribunale di Monza ha dovuto dirimere con la sentenza in esame.

Innanzitutto, in materia di condominio, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 5, d. lgs. 28/2010, chiunque intenda agire in giudizio deve necessariamente avviare il procedimento di mediazione, al fine di trovare un accordo che permetta di risolvere in modo celere – e, auspicabilmente, pacifico – il conflitto insorto, senza che esso sfoci nel giudizio ordinario.

Ai sensi dell’art. 1131, primo comma, c.c., l’amministratore rappresenta il condominio in giudizio e, ai sensi dell’art. 71 quater, disp. att. c.c., è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione previa delibera assembleare.

Nel caso di specie, il condominio X non ha preso parte alla procedura di mediazione a causa della mancata convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore con all’ordine del giorno la problematica della mediazione. Conseguentemente, lo stesso amministratore non ha neppure ottenuto la delibera per essere legittimato a prendere parte alla mediazione.

Di qui la mancata partecipazione del condominio alla procedura de qua.

Il condomino Tizio chiede al giudice l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 8 comma 4 bis per la mancata partecipazione del condominio alla mediazione senza giustificato motivo e che tenga conto di tale condotta per desumerne argomenti di prova in giudizio ex art. 116, secondo comma, c.p.c.

Di fatto, secondo la ricostruzione fornita dallo stesso attore Tizio, l’amministratore di condominio aveva totalmente omesso di convocare l’assemblea per informarla della procedura di mediazione, con la conseguenza che il condominio X è sostanzialmente rimasto all’oscuro della vicenda. Da ciò discende che al condominio non può essere imputata la mancata partecipazione alla procedura e, quindi, non può essere assoggettato alla sanzione pecuniaria richiesta dall’attore.

Infine, per quanto concerne la posizione dell’amministratore, possono tutt’al più ravvisarsi profili di responsabilità professionale per l’omessa informazione ai condomini.

LEGGI QUI LA SENTENZA:

Circa Armando Pasqua

Praticante avvocato, laureatosi con tesi “Il procedimento della mediazione civile e commerciale”, collabora con Aequitas ADR e ne è mediatore presso la sede di Parma.

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