CASSAZIONE: LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA VA ESPERITA DALL’OPPONENTE

Un’altra ordinanza della Suprema Corte sull’onere di attivare la mediazione nel procedimento monitorio

Commento all’ordinanza della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 23003 del 4 giugno 2019 e pubblicata il 16 settembre 2019

di Armando Pasqua

La Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione contro il decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

L’unico motivo dedotto dai ricorrenti è la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d. lgs. 28/2010, per aver il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gravasse sull’opponente e non sull’opposto.

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato, ritenendo corretta la decisione della Corte di merito perché conforme al principio espresso dalla Cassazione nel 2015 con la sentenza n. 24629 secondo cui spetterebbe all’opponente – in quanto titolare dell’interesse ad introdurre il giudizio – esperire il tentativo di mediazione.

Inoltre, si legge nell’ordinanza in commento, “essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio […] grava sulla parte che promuove un simile giudizio l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità”.

Per cui, la “logica del contraddittorio” – principio sul quale è fondato l’eventuale processo di cognizione ordinaria che è interesse dell’ingiunto instaurare – viene garantita assicurando al destinatario del decreto ingiuntivo la possibilità di risolvere in via stragiudiziale la controversia nella fase del giudizio di merito instaurata a seguito dell’opposizione.

Va ricordato che con l’ordinanza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 18741 del 12 luglio 2019 (leggi qui) è stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione sul punto.

LEGGI QUI L’ORDINANZA:

Leggi qui il commento e la sentenza delle Sezioni Unite del 18 settembre 2020

Circa Armando Pasqua

Praticante avvocato, laureatosi con tesi “Il procedimento della mediazione civile e commerciale”, collabora con Aequitas ADR e ne è mediatore presso la sede di Parma.

Controllare anche

CORSO 18 ORE AGGIORNAMENTO MEDIATORI IN PRESENZA BARI C/O CISP, Via Petroni 15/f AULA 2 date 26-27-28/05/22

LE NOVITA’ IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, TECNICHE DI NEGOZIAZIONE COOPERATIVA …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *