ACCORDO IN MEDIAZIONE: QUALI ATTI SONO TRASCRIVIBILI?

L’elenco contenuto nell’art. 2643 c.c. non è tassativo altrimenti la mediazione obbligatoria perderebbe la sua utilità

Commento al decreto della V Sezione Civile del Tribunale di Roma, n. 12136 del 4 novembre 2015 e depositato il 17 novembre 2015

di Armando Pasqua

Un notaio propone reclamo avverso il provvedimento del Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma che aveva trascritto con riserva, ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., un accordo di divisione immobiliare concluso tra due soggetti all’esito del procedimento di mediazione, obbligatorio in materia di divisione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010.

I motivi del rifiuto addotti dal Conservatore sono da ricondurre, da un lato, a quanto previsto dall’art. 11, d. lgs. 28/2010, terzo comma, secondo periodo, in base al quale “se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Infatti, sostiene il resistente, il richiamato art. 2643 c.c. non fa menzione della divisione di beni immobili, disciplinata, invece, dall’art. 2646 c.c. Dall’altro lato, il rifiuto è stato giustificato dalla circostanza che l’atto de quo non può qualificarsi come transazione e quindi non è riconducibile agli atti di cui al n. 13 dell’art. 2643 c.c.

Il ricorrente asserisce che la trascrivibilità dell’atto deriva dalla sua natura contrattuale e dagli effetti che persegue e realizza, e che non rileva assolutamente il fatto che l’accordo di divisione sia stato raggiunto in sede di mediazione, poiché se tale circostanza esercitasse rilievo autonomo, risulterebbe compromessa la ratio medesima del procedimento obbligatorio di mediazione in materia di divisione.

Il Collegio romano ritiene il ricorso fondato, non mancando, tuttavia, di rilevare un’evidente contraddizione nel sistema di coordinamento delle norme del decreto disciplinante l’istituto della mediazione civile e commerciale.

Infatti, l’art. 11, richiamando esplicitamente gli atti e i contratti elencati all’art. 2643 c.c., mal si concilia con la disposizione di cui all’art. 5, comma 1 bis, che prevede l’attivazione obbligatoria della procedura di mediazione in materia di divisione. In altri termini: attenendosi al mero dato letterale delle norme citate, sarebbe sì possibile trovare un accordo in sede di mediazione in materia (tra le altre obbligatorie) di divisione ma risulterebbe di fatto impossibile la trascrizione dell’accordo medesimo per una mancata previsione in tal senso nella norma del codice civile rubricata “Atti soggetti a trascrizione”.

Per tali ragioni, il Tribunale di Roma deve necessariamente effettuare un’interpretazione sistematica della disciplina normativa in tema di mediazione obbligatoria, affermando che la disciplina della trascrizione dell’accordo raggiunto tra le parti in mediazione non trova diretto riscontro nelle disposizioni codicistiche bensì nel decreto legislativo sulla mediazione.

Sulla base di tali premesse, la soluzione prospettata dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma contrasta, quindi, con “un’interpretazione sistematica e teleologica della legge in materia di mediazione civile, che nel perseguire il palese intento di deflazione del contenzioso ha lo scopo di favorire la conciliazione prima del giudizio della controversia insorta, scopo la cui realizzazione presuppone il riconoscimento della piena validità ed efficacia all’accordo concluso dalle parti”.

In definitiva, dunque, il richiamo contenuto nell’art. 11, d. lgs. 28/2010, all’art. 2643 c.c. non è da intendersi in senso tassativo alle sole fattispecie di atti e contratti in esso elencate, bensì in senso generico a tutti gli atti soggetti a trascrizione, di guisa che “l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos’altro, con la sola particolarità che, ai fini della sua trascrizione, è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio, ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge”.

Circa Armando Pasqua

Praticante avvocato, laureatosi con tesi “Il procedimento della mediazione civile e commerciale”, collabora con Aequitas ADR e ne è mediatore presso la sede di Parma.

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